22 Mag Decreto Rilancio – Ecobonus e Sismabonus al 110%

Il “decreto rilancio” è ufficialmente in Gazzetta.
La manovra da 55 miliardi di euro, volta a fronteggiare la fase di emergenza causata dalla pandemia Covid-19, contiene una misura economica molto importante [art.119] la quale prevede l‘AUMENTO dell’ALIQUOTA di detrazione fino al 110% per interventi di Ecobonus e Sismabonus.
Il potenziamento dell’aliquota per gli interventi sopra citati, vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo con possibilità di optare per la CESSIONE DEL CREDITO o per la modalità SCONTO in fattura.
Per la riqualificazione energetica (ECOBONUS) gli interventi agevolabili, che devono rispettare i requisiti tecnici ancora da stabilire, devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Si tratta di:
- Isolamento termico delle superfici opache disperdenti, verticali ed orizzontali, con una incidenza superiore al 25% (cappotto termico);
- Intervento su parti comuni, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria del tipo a condensazione anche abbinati a fotovoltaico e sistemi di accumulo, e impianti di microcogenerazione;
- Intervento su edificio unifamiliare, di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria del tipo a pompa di calore anche abbinati a fotovoltaico e sistemi di accumulo.
L’aliquota vale anche per tutti gli altri interventi previsti da Ecobonus a condizione che vengano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra descritti.
Per la riqualificazione strutturale (SISMABONUS) gli interventi agevolabili sono tutti quelli descritti nell’art.16 del decreto legge n.63 del 2013 modificato con legge di conversione n.90 e vale per tutti gli edifici purchè non siano ubicati in zona di rischio sismico 4.
La detrazione al 110% copre anche l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo a condizione che l’installazione avvenga congiuntamente agli interventi ecobonus e che l’energia non autoconsumata sia ceduta in favore di GSE;
Infine, purchè sia effettuata insieme ad uno degli interventi principali sopra citati, l’aliquota copra anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Seguono in dettaglio: